In sintesi
Nei contratti di durata, gli intermediari devono inviare al cliente una comunicazione chiara sull'andamento del rapporto almeno una volta all'anno o alla scadenza del contratto. Per i conti correnti, l'estratto conto è inviato annualmente oppure con frequenza semestrale, trimestrale o mensile su scelta del cliente. Se il cliente non presenta opposizione scritta entro sessanta giorni dal ricevimento, l'estratto conto o la comunicazione si intendono approvati. Inoltre, il cliente, i suoi eredi o chi amministra i suoi beni hanno diritto di richiedere e ottenere, entro novanta giorni e a proprie spese, copia dei documenti relativi a operazioni svolte negli ultimi dieci anni.
Perché esiste questa norma
La norma garantisce trasparenza e corretta informazione al cliente durante lo svolgimento dei rapporti contrattuali di durata, assicurandogli il diritto di verificare l'andamento del rapporto e di accedere alla documentazione storica.
A chi si applica
Si applica ai soggetti indicati nell'articolo 115 che offrono contratti di durata e ai relativi clienti, nonché a coloro che succedono al cliente o subentrano nell'amministrazione dei suoi beni.
Esempio pratico
Un correntista riceve l'estratto conto trimestrale dalla propria banca e ha sessanta giorni per contestarlo per iscritto prima che si intenda approvato. Inoltre, se necessita di verificare un vecchio pagamento, può chiedere alla banca la copia della contabile dell'operazione effettuata otto anni prima, pagando unicamente i costi di produzione.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per i soggetti indicati nell'art. 115 di inviare comunicazioni chiare su supporto scritto o durevole almeno una volta l'anno (o con la periodicità scelta dal cliente per il conto corrente) e di consegnare la documentazione richiesta entro novanta giorni addebitando solo i costi di produzione; onere per il cliente di contestare per iscritto entro sessanta giorni per evitare l'approvazione tacita.
Cosa è cambiato
La norma è stata modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (che ha variato i commi 3 e 4), dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (che ha modificato l'articolo 119) e dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (che ha apportato ulteriori modifiche collegate all'intervento del 2010).
Domande frequenti
Entro quanto tempo si intendono approvati gli estratti conto se non vengono contestati?Gli estratti conto e le comunicazioni periodiche si considerano approvati se il cliente non formula un'opposizione scritta entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
Fino a quanti anni indietro è possibile richiedere la copia della documentazione delle operazioni?È possibile richiedere la documentazione inerente a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, con consegna entro un congruo termine non superiore a novanta giorni.
Quali spese possono essere addebitate per il rilascio della copia dei documenti?Al cliente possono essere addebitati esclusivamente i costi di produzione sostenuti per predisporre e rilasciare tale documentazione.
Termini chiave
contratti di duratasupporto durevoleestratto contoopposizione scrittadocumentazione inerente a singole operazioni Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.