Titolo V-BIS

Art. 114 quinquies.3

Rinvio

In vigore dal 9 gen 2026
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell' sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli nonché, relativamente a queste disposizioni, gli del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l', ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. 1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all' in istituti di moneta elettronica si applica l', ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. 2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli . 3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-quinquies-3

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