Art. 114.6

Autorizzazione

In vigore dal 14 ago 2024
1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'.1, comma 1, lettera b), numero 1); c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall' per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'.13, commi 1 e 3; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'.13, comma 2; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione. 5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all' possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-6

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