Art. 114.13
Rinvio
In vigore dal 9 gen 2026
1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli , nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell' sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell' è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell', secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l', commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all' in gestori di crediti in sofferenza si applica l', a eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli , a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-13