Titolo V
Art. 110
Rinvio
In vigore dal 9 gen 2026
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli , commi 4 e 5..., 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell' sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l', ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all' in intermediari finanziari si applica l', ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-110