Art. 2

In vigore dal 8 ott 1993
1. Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 è determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, secondo le disposizioni di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addì 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;373#art-2

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