Art. 1

In vigore dal 7 ago 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Considerato che si rende necessario introdurre disposizioni correttive, di natura transitoria, alla normativa prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la specifica materia dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. La decorrenza iniziale del termine di tre mesi di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è fissata al 1 ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento di mansioni superiori sia indispensabile per assicurare la complessiva funzionalità di servizi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai casi di svolgimento di mansioni superiori già in corso alla data del 21 febbraio 1993 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi e nei termini di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione, presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni ad esse rela- tive precedenti alla adozione del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di trattamento economico per l'attribuzione di mansioni superiori. 3. Le amministrazioni interessate adottano i relativi provvedimenti, evidenziando le eccezionali e comprovate esigenze di funzionamento dell'intero servizio. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro ai fini di verifiche sulla sussistenza dei presupposti, da effettuare, nel rispetto delle competenze regionali, anche a mezzo dei servizi ispettivi e degli organi di controllo interno di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. 5. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 6. Fermo restando quanto disposto al comma 2, sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori dalla data del 21 maggio 1993 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, addì 19 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-19;247#art-1

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Art. 1 Disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori. — Testo vigente | Portale Normativo