Art. 3

In vigore dal 25 ago 1993
1. I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: "Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali CASSESE, Ministro per la funzione pubblica CONSO, Ministro di grazia e giustizia GALLO, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni RONCHEY, Ministro per i beni culturali e ambientali GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale MERLONI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 56
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-06;291#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo