Art. 3
In vigore dal 25 ago 1993
1. I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
RONCHEY, Ministro per i beni culturali e ambientali
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 56
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-06;291#art-3