Art. 2
In vigore dal 25 ago 1993
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, è sostituito dal seguente:
" 1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 57
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-06;290#art-2