Art. 8
Abrogazioni
In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonché i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
COLOMBO, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-8