Art. 8

Abrogazioni

In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonché i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanità GALLO, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica CASSESE, Ministro per la funzione pubblica PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-8

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