Art. 2

Competenze statali

In vigore dal 4 ago 1994
1. Al Ministero della sanità compete: a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca; b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti; c) l'attività di controllo; d) l'alta vigilanza. 2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sono disciplinati: a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attività di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonché dell'attività di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento; b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti; c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti già concessi; d) gli atti degli Istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento; e) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli Istituti; f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica della attività di ricerca e di sperimentazione clinica; g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale; h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento; i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici. l) l'attività del Direttore scientifico che assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'Istituto. 4. È fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti con personalità giuridica di diritto privato.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca e' sentita la regione interessata".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-2

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