Art. 1

In vigore dal 23 mag 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. È istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento. 2. La pianta organica dei magistrati e quella del personale amministrativo dei relativi uffici giudiziari è indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
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