Art. 9 bis

Abrogato

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti .

In vigore dal 1 gen 2007
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124#art-9-bis

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Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti . (Art. 9 bis Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.) — Testo vigente | Portale Normativo