Art. 2

In vigore dal 18 apr 1993
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COSTA, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;89#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. — Testo vigente | Portale Normativo