Art. 4

In vigore dal 12 dic 1993
1. Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. 2. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall', comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, è abrogato. 3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge". 4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-13;40#art-4

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