Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 54
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-54