Titolo II›Capo III›Sez. II

Art. 54

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

In vigore dal 15 gen 1993 al 31 dic 2026
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-54

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