ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
Capo VArt. 40 AbrogatoUfficio del massimarioIn vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-40