Capo I
Art. 3
AbrogatoI presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'.
2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'.
3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'.
4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-3