Capo I
Art. 1 bis
AbrogatoLa giurisdizione tributaria
In vigore dal 1 gen 2027
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all', comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-1-bis