Art. 4

In vigore dal 13 gen 1993
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;544#art-4

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