Art. 2

In vigore dal 28 gen 1993
1. Dopo il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente: "3-bis. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 123- bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro delle finanze MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;543#art-2

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Art. 2 Attuazione della delega contenuta nel comma 2 dell'art. 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, riguardante il regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo