Art. 10
Registro nazionale
In vigore dal 26 gen 1993
1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
in caso di varietà brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varietà, presentata per il brevetto;
in caso di varietà non tutelata da brevetto, la descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile;
una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purchè la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento.
L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;535#art-10