Art. 3
In vigore dal 26 gen 1993
1. I soggetti delle specie e razze di cui all', originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti delle specie e razze di cui all', provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529#art-3