Titolo I›Capo I
Art. 3
Soggetti passivi
In vigore dal 15 ago 2009
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell', ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-3