Titolo II
Art. 6
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
In vigore dal 1 gen 1993
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all' del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503#art-6