Titolo III
Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 1993
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503#art-18