Art. 7 quinquies

Non conformità formale

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non è stata apposta; c) le iscrizioni di cui all', comma 5, o sono state apposte in violazione dell', comma 5; d) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto; e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; h) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all' non è rispettata. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-7-quinquies

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