Art. 7

Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione

In vigore dal 26 mag 2016
1. Agli strumenti di cui all' del presente decreto si applicano l', paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo e dell', nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che uno strumento è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-7

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