Art. 3 sexies
Obblighi dei distributori
In vigore dal 26 mag 2016
1. Quando mettono uno strumento a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e da informazioni redatte anche in lingua italiana, al fine dell'utilizzo corretto dello stesso strumento da parte degli utilizzatori finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all', commi 5 e 6, e all', comma 3. Il distributore, se ha motivo di ritenere che uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e inoltre, quando lo strumento presenta un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Prima di mettere a disposizione sul mercato uno strumento non destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), i distributori verificano che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all', commi 5 e 6, e all', comma 3.
3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all', comma 2, lettere da a) ad f), è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
4. I distributori che hanno motivo di ritenere che uno strumento da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente decreto si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti da essi messi a disposizione sul mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-3-sexies