Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 26 mag 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti utilizzati per le funzioni di cui all', comma 1, lettere da a) ad f), privi dell'idonea marcatura di cui all' è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio. La medesima sanzione si applica agli organismi notificati che consentono l'applicazione di tale marcatura a strumenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione. 3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, all'autorità competente per i controlli metrologici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo