Art. 2

Abrogato

Disposizioni particolari per i grandi rischi

In vigore dal 19 mag 1995
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-17;509#art-2

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Disposizioni particolari per i grandi rischi (Art. 2 Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.) — Testo vigente | Portale Normativo