Capo IISez. II

Art. 16

Abrogato

Partecipazioni al capitale di enti creditizi

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481#art-16

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