Art. 14

Sanzioni e disposizioni penali

In vigore dal 12 mar 2019
1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni. 2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all' del regolamento DPI sono puniti: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro. 3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI è punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro. 4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all' del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. 5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all' del regolamento DPI, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all', comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli del regolamento DPI, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro. 9. Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attività previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio. 11. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 13. Alle contravvenzioni previste dal presente articolo, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-14

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