Art. 5

Permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

In vigore dal 5 dic 1992
(Permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) 1. La permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per dirigenti superiori, primi dirigenti e magistrati addetti agli uffici non può avere durata superiore a cinque anni. 2. Per esigenze di servizio, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. In sede di prima applicazione i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;445#art-5

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