Titolo IICapo I

Art. 42

Riammissione in servizio

In vigore dal 5 dic 1992
1. La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria è disciplinata dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-42

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