Titolo I

Art. 26

Trattamento economico degli allievi e modalità dei consorsi

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole. 3. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo