Art. 2
In vigore dal 24 ott 1992
1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall' della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e modificato dall'art. 21 del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.";
b) nel comma 7 dopo le parole: "attività in tali procedimenti" è soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: ", salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-23;416#art-2