Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 81
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
In vigore dal 30 giu 2003
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-81