Titolo VII›Capo II
Art. 233
Norme transitorie relative al titolo I
In vigore dal 1 ott 1993
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell' deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all' si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell', comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-233