Titolo VICapo ISez. I

Art. 206

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 1 gen 1993
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli , salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall' della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. 3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-206

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