Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 204 bis
Ricorso in sede giurisdizionale .
In vigore dal 6 ott 2011
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all', il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell', qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo.
- Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-204-bis