Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 197
Concorso di persone nella violazione
In vigore dal 1 gen 1993
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-197