Titolo III›Capo IV
Art. 113
Targhe delle macchine agricole
In vigore dal 15 gen 2000
1. Le macchine agricole semoventi di cui all', comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N.
360.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli , in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli .
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-113