Art. 3
In vigore dal 31 mag 1992
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-3