Art. 3

In vigore dal 31 mag 1992
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-3

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Art. 3 Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo