Art. 4
Funzioni amministrative
In vigore dal 7 mag 1992
1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle prov- ince autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di- verse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.
2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.
3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese nè concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 25, con esclusione degli , commi 4, 5, 6 e 7, ai sensi della delibera n. 28/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992.
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 27, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 84/SR/E del 22 aprile 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;266#art-4