Art. 3

In vigore dal 16 apr 1992
1. La provincia di Catanzaro, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro- cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela- tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro. 3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Catanzaro continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;253#art-3

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