Art. 1

In vigore dal 16 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142; Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati; Visto il parere espresso in data 16 gennaio 1992 dalla regione Emilia-Romagna; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991; Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. È istituita la provincia di Rimini nell'ambito della regione Emilia-Romagna. 2. La parte residua dell'attuale provincia di Forlì assume la denominazione di provincia di Forlì-Cesena.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;252#art-1

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Art. 1 Istituzione della provincia di Rimini. — Testo vigente | Portale Normativo