Art. 4

In vigore dal 16 apr 1992
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell' sono determi- nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;251#art-4

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