Art. 5
In vigore dal 16 apr 1992
1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Biella per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Vercelli in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Vercelli, dei fondi di spettanza di quella di Biella.
4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Biella viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;248#art-5