Art. 1
In vigore dal 1 mar 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 73/405/CEE del Consiglio del 22 novembre 1973, 82/242/CEE e 82/243/CEE del Consiglio del 31 marzo 1982, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal seguente:
"1. È vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfolitici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunità europee.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;98#art-1